Esenzione Imu 2023, chi può beneficiarne?

Tutte le informazioni sull’esenzione Imu del 2023, chi può beneficiarne e quali sono i requisiti necessari per richiederla.

Esploriamo le condizioni necessarie per essere esenti dal pagamento dell’Imu per la propria abitazione principale nella proiezione del 2023. Subito dopo la data limite del primo pagamento Imu nel giugno 2023 e a breve distanza dal termine del 16 dicembre 2023 per l’acconto Imu, vogliamo chiarire la definizione di ‘prima casa’, al fine di capire chi è dispensato dall’obbligo del versamento di questa tassa.

Non è necessario pagare l’IMU per la residenza principale, a meno che non sia classificata come una casa di lusso secondo la classificazione catastale. Per comprendere chi non è soggetto al pagamento dell’IMU e cosa è considerata come “prima casa”, bisogna prima determinare la definizione di “residenza principale” nel contesto fiscale, e poi esaminare le possibili eccezioni alla regola. Approfondiamo i dettagli.

Tutto sull’Esenzione Imu 2023

Capire il concetto di “prima casa” è fondamentale per chiarire chi è esente dall’Imu 2023. Non basta avere un solo immobile per usufruire dell’esenzione Imu sulla prima casa. Anche un contribuente che detiene una singola proprietà potrebbe dover pagare tale imposta. La chiave per comprendere chi è esente dall’Imu si trova nell’interpretazione del termine “abitazione principale”.

L’articolo 1, comma 741, lettera b) della Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019, definisce e stabilisce la creazione di una nuova imposta unica sulla casa. Questa definisce come “abitazione principale” quella struttura che è registrata o registrabile nel catasto edilizio urbano come unica proprietà immobiliare, in cui il titolare e i membri della sua famiglia risiedono regolarmente e sono registrati anagraficamente. Di conseguenza, l’interpretazione del termine “prima casa” ai fini dell’esenzione Imu risulta più ampia rispetto a quanto potrebbe inizialmente apparire dal testo.

Scritta IMU su una casa in ristrutturazione
Foto | France68 @Canva – rationalinternational.net

 

Per essere esentati dal pagamento del tributo sulla proprietà immobiliare, devono essere presenti simultaneamente le seguenti condizioni:

  • l’unità abitativa deve essere l’unica di proprietà del contribuente;
  • deve essere il luogo di residenza registrato del proprietario e della sua famiglia;
  • deve fungere da abitazione principale, cioè il posto in cui il proprietario e la sua famiglia risiedono per la maggior parte dell’anno.

Nell’ambito pratico, per ipotesi un individuo che possiede un immobile nel Comune di Roma ma risiede e vive in affitto in un’altra città per esigenze lavorative, non può beneficiare dell’esenzione Imu per la sua unica proprietà. Questo perché l’immobile in questione non è considerato la sua abitazione principale, ovvero il luogo di residenza e dimora usuale.

Come il Decreto Fiscale cambia l’esenzione dell’IMU

Il ddl per la trasformazione del Bilancio 2022 (dl 146/2021), noto anche come decreto fiscale, ha finalmente fornito delle risposte su un punto dibattuto dell’ordinamento fiscale. La legislazione precedente stabiliva che, quando la residenza abituale e l’indirizzo ufficiale dell’anagrafe si trovano in edifici distinti all’interno dello stesso Comune, i benefici Imu per la prima casa sarebbero stati applicati a un’unica proprietà.

Il dipartimento delle Finanze, attraverso la circolare n.3/2012, aveva decretato che due proprietà situate in differenti Comuni potessero godere dell’esenzione fiscale qualificandole entrambe come “prima casa”. Successivamente, però, le ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020 della Cassazione hanno rimosso l’esenzione per entrambe le proprietà nel caso in cui coniugi o membri della stessa famiglia risiedessero in abitazioni collocate in Comuni diversi.

Il regolamento Fiscale ha ora determinato che l’esenzione Imu per la prima casa può essere applicata solo a una delle due proprietà, selezionata dal contribuente, indipendentemente dalla localizzazione degli edifici. La clausola 741, lettera b, della legge 160/2019, è stata modificata come segue: “Se i membri della famiglia hanno fissato la loro residenza abituale e anagrafica in diverse proprietà situate nel comune o in comuni differenti, i benefici per la residenza primaria e per le relative pertinenze in rapporto alla famiglia sono applicabili a un’unica proprietà, scelta dai membri della famiglia”.

Si aggiunge una recente alterazione alla situazione: l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 viene considerato illegale secondo la Corte Costituzionale. Tale articolo stabiliva che l’immobile dove vive normalmente il proprietario e la sua famiglia, registrato o registrabile come un’unica unità immobiliare nel catasto edilizio urbano, veniva considerato come abitazione principale. Se però i membri della famiglia risiedono in immobili diversi all’interno della stessa comunità, i benefici per l’abitazione principale si applicano solo a un immobile, secondo l’articolo.

E’ importante sottolineare un recente aggiornamento: se due coniugi vivono e lavorano in comuni diversi, ma condividono la stessa casa nei giorni non lavorativi, hanno diritto all’esenzione IMU per entrambe le proprietà. La Corte Costituzionale ha infatti reintegrato la doppia esenzione IMU per i coniugi che risiedono in luoghi diversi.

Per quanto riguarda l’IMU, alla classificazione di residenza principale si aggiungono le cosiddette assimilazioni. Queste sono le situazioni in cui un immobile, anche se non è il domicilio usuale e non rappresenta la residenza anagrafica del proprietario, è considerato come la prima casa.

In base alla legislazione italiana, la prima casa per IMU può essere considerata in vari casi specifici. Si comprendono le unità immobiliari di cooperative edilizie in comproprietà utilizzate come residenza principale o per studenti universitari, anche se non registrati anagraficamente lì. Inoltre, i fabbricati di abitazione civile utilizzati come alloggi sociali, come delineati nel decreto ministeriale del 22 aprile 2008 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, se utilizzati come residenza principale. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli da un giudice è anche considerata come prima casa per l’IMU. Un unico immobile di un membro permanente delle forze armate, della polizia militare, della polizia civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o della carriera prefettizia, solo se non concesso in locazione, è considerato la prima casa per l’IMU, senza dover soddisfare requisiti di dimora abituale o di residenza anagrafica.

Ogni Comune ha la facoltà di approvare se equiparare a residenza principale un’unità immobiliare di proprietà di disabili o anziani che risiedono stabilmente in istituti di assistenza o case di riposo. Tuttavia, l’esenzione è valida solo se l’unità immobiliare in questione non viene affittata. Non è più consentita l’equiparazione a prima casa per i cittadini italiani non residenti nel paese, registrati all’AIRE e pensionati nel loro paese di residenza. Questo beneficio è stato revocato e rimpiazzato con un taglio molto più limitato che prevede una riduzione del 50%.

IMU prima casa

Se la tua residenza principale, dove vivi con la tua famiglia, è categorizzata come un immobile di lusso, allora sei tenuto a pagare l’Imu sulla prima casa. È importante conoscere la categoria catastale della tua abitazione per comprendere se hai diritto all’esenzione. Devi pagare l’Imu anche per la prima casa se questa rientra nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con notevole valore artistico o storico). In tali casi, l’Imu sarà del 0,5% del valore dell’immobile, ma il Comune ha la facoltà di aumentare questa percentuale fino a un massimo del 0,6%. Tuttavia, se possiedi una residenza principale classificata come A/1, A/8 o A/9, avrai diritto a una detrazione di 200 euro sull’importo dovuto.

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